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Ambiente: L.R. 17/2008

La Regione Abruzzo con la Legge Regionale. ha disciplinato la materia delle “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia” .

1) “ I titolari di attività industriali e commerciali “ entro il 27/07/2009 devono presentare alla Provincia una COMUNICAZIONE relativa agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, corredata di: relazione Tecnica, analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque, planimetria in scala adeguata della rete di raccolta con l’indicazione dei punti di scarico.

2) “ I titolari di attività commerciali e industriali le cui aree sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici” oltre alla comunicazione di cui al punto 1, devono presentare alla Provincia, entro il 27/09/09 , DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque di dilavamento corredata di opportuna documentazione.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei settori produttivi o di attività soggetti alla disciplina di cui al punto 2:

  • Industria petrolifera;
  • Industrie chimiche;
  • Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
  • Stazioni di distribuzione carburante;
  • Autofficine;
  • Autocarrozzerie;
  • Autolavaggi;
  • Depositi all’ingrosso di sostanze liquide o solide;
  • Depositi di mezzi di trasporto pubblico;
  • Depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
  • Depositi di rottami;
  • Depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
  • Stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all’accumulo, al deposito o stoccaggio di materie prime, di prodotti, scarti o rifiuti ovvero altre attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.