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Legislazioni
MUD: Comunicato Min. Ambiente del 30/04/2010

Rifiuti: Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) anno 2010

Il Consiglio dei Ministri n. 91, tenutosi il 30 aprile u.s. “ha approvato un pacchetto di norme urgenti, su proposta dei Ministri Prestigiacomo, Scajola e Matteoli: - differimento al 30 giugno 2010 della presentazione delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Questo dovrebbe essere l’ultimo atto della travagliata vicenda del Mud 2010, dati 2009. Si rammenta che era stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010 l’atteso D.P.C.M. del 27 aprile 2010 recante modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Dopo il recente e tormentato dibattito su quale fosse il modello da utilizzare (D.P.C.M. 2002 o D.P.C.M. 2008?) ed entro quale termine presentare la dichiarazione (30 aprile o, previa proroga, 30 giugno?), con il presente provvedimento il Governo ha introdotto un nuovo modello (ma sbagliato) rispetto ai precedenti e, dopo le prime perplessità sul mantenimento della scadenza di legge del 30 aprile 2010, successivamente ha prorogato la stessa al 30 giugno 2010.Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, articolato in quattro capitoli (Capitolo 1 – rifiuti, Capitolo 2 - veicoli fuori uso, Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Capitolo 4 – emissioni), era però errato. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010 è stato pubblicato il Comunicato di rettifica del Ministero dell’Ambiente, in cui si precisa che “nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98, del 28 aprile 2010, dopo gli allegati di cui a pagina 48, in luogo della scheda SCS2, riportata alla pagina 49, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 1: SCS1, SCS2, SA1, SA2, CS, RIF, RT, RE, DR, TE, MG, ART. 191, RU, RST, DRU, CG, MDCR, INT, UO, UD, SMAT, STIP, SRIU. Inoltre, in luogo della scheda MG-VEIC, riportata alla pagina 50, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 2: SA1-VEIC, SA2-VEIC, AUT, ROT, FRA, RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC, di seguito riportate”. Crea non pochi problemi alle 600.000 aziende obbligate il fatto che il D.P.C.M. 27 aprile 2010 sia stato emanato all’ultimo ed entri in vigore successivamente alla teorizzata scadenza di legge del 30 aprile, ma poi prorogata con un comunicato il giorno stesso, con grave incertezza normativa. Non a caso, l’art. 6, c. 2 bis della L. 70/94 prevede che il D.P.C.M. di modifica ed integrazione debba essere pubblicato entro il 1 marzo, ovvero entro un congruo termine antecedente al 30 aprile, per mettere gli operatori in condizione di poter compilare correttamente il nuovo modello di dichiarazione. Sulla necessità di apportare delle modifiche al precedente modello, l’art. 1 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 dispone espressamente che “1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 2. Il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla legge [ovvero, data la proroga, entro il 30 giugno], con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati. 3. Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 13 maggio - vacatio legis di quindici giorni ordinariamente prevista per i regolamenti, anche se secondo un’altra scuola di pensiero il decreto sarebbe entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ovvero il 28 aprile], con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008”. Del resto, l’esigenza di aggiornare, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il modello unico di dichiarazione ambientale adottato con il D.P.C.M. 2 dicembre 2008, è motivata dalla necessità di adeguare e coordinare le modalità di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti con la sopravvenuta normativa di riferimento in tema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), anche per consentire il tempestivo avvio degli adempimenti necessari per attuare le nuove disposizioni. Peraltro, qualora si ritardi nella presentazione del Mud, si potrebbe incorrere nella (lieve) sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 258, c. 1, D.L.vo 152/06: “se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”. Quindi, stante la scadenza prorogata al 30 giugno, per quest’anno la presentazione tardiva è ammissibile se perviene entro il 30 agosto 2010.