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Legislazioni
Rifiuti: Recepimento direttiva quadro

Schema D.Lgs. recepimento Dir. 2008/98/Ce

Lo schema di decreto legislativo che recepisce la Dir. 2008/98/Ce relativa ai rifiuti è stato approvato il 16 aprile u.s. dal Consiglio dei Ministri. Lo stesso Ministero dell’Ambiente, in un comunicato stampa apparso sul suo sito il medesimo giorno dell’approvazione (16 aprile u.s.), indica i punti salienti del decreto:


“la definizione di materia seconda. Ad esempio: rottami ferrosi o la carta usata fino ad oggi erano considerati rifiuti, ora potranno essere riutilizzati secondo le regole non più dei rifiuti ma, appunto, delle “materie seconde”;

  • la definizione di sottoprodotto (i trucioli della lavorazione del mobile, gli sfridi della lavorazione del metallo, etc). Anche in questo caso il nuovo decreto stabilisce regole più semplici e più concrete per il riuso evitando tutta la trafila di adempimenti e costi legati al rifiuto;
  • il riutilizzo di terre e rocce da scavo. Sino ad ora tutte le imprese che realizzavano infrastrutture (strade, autostrade, immobili, metropolitane) erano costrette a smaltire il materiale scavato come rifiuto (con adempimenti e ancora oneri annessi, come portarlo in discarica) e acquisire nuovo materiale per le attività di costruzione delle opere. Oggi invece se il materiale di risulta non è contaminato verrà considerato un sottoprodotto e potrà essere riutilizzato in loco;
  • la definizione di CDR. Viene reintrodotta la nozione corretta di Combustibile da Rifiuti. Ciò consentirà all’Italia, analogamente a quanto già fatto a Fusina e a quanto accade normalmente nei distretti industriali del nord Europa, di produrre energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica;
  • tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Inquadra nell’ambito normativo europeo il recente provvedimento istitutivo del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti speciali, pericolosi e non, superando in termini di affidabilità e controlli gli stessi paletti fissati dall’UE. Il decreto definisce inoltre le sanzioni per l’inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo del sistema;
  • fissa target di recupero di alcuni materiali. Per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%, nell’ambito di una pratica che deve diventare sempre più diffusa e stringente di raccolta differenziata, orientando stili di vita e meccanismi di produzione sempre più verso la cosiddetta “società del recupero”;
  • consente risparmi individuali e collettivi. Il decreto definendo un sistema basato sul recupero e riutilizzo dei prodotti permetterà di realizzare sostanziali economie in materia di: bolletta energetica nazionale; costi per le famiglie sia in termini energetici che di beni di consumo; costi per le imprese”.

Oltre a quanto sopra, una prima lettura del testo in uscita dal Consiglio dei Ministri consente di segnalare i seguenti ulteriori aspetti, a ns. avviso, maggiormente rilevanti:

  • viene enfatizzato il fondamentale, ma purtroppo semisconosciuto, principio di corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, il quale si “merita” persino un intero articolo (art. 178);
  • quanto a portata innovativa non è da meno l’inserimento nel nuovo art. 179 della preparazione per il riutilizzo (a cui viene dedicata una disposizione a parte, l’art. 180 bis) tra le priorità nella gestione dei rifiuti;
  • ex art. 11 della Dir. 2008/98/Ce, che per la prima volta introduce precisi obiettivi europei in termini di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, il nuovo art. 181, c. 1, prevede nuovi obiettivi per il 2015 e per il 2020, con particolare riguardo ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
  • viene completamente sostituito l’art. 183, modificando alcune definizioni ed introducendone di nuove. Tra le più rilevanti si segnalano quella di rifiuto, di rifiuto pericoloso, di commerciante, di intermediario, di gestione e di trattamento;
  • gli artt. 15 e 16 dello schema di decreto si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia alla Dir. 2008/98/Ce, che al D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.e.i. (Decreto Sistri). Da qui le nuove formulazioni degli artt. 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), 188 bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188 ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 194 (spedizioni transfrontaliere);
  • il sistema autorizzatorio attualmente vigente viene rivisitato in maniera sostanziale per adeguarlo sia alla Dir. 2008/98/Ce, che al D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.e.i. (Decreto Sistri);
  • non si può non segnalare la riscrittura dell’art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), le cui modifiche maggiormente interessanti riguardano i commi 5, 7, 9 e 12;
  • novità significative concernono altresì la nuova formulazione dell’apparato sanzionatorio (artt. 255-260), in cui la parte maggiormente rilevante è data dall’introduzione ex novo delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi introdotti dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.e.i. (Sistri);
  • tra le abrogazioni si segnalano quelle di cui agli artt. 181 bis (materie prime secondarie), 186 (terre e rocce da scavo), 210 (autorizzazioni in ipotesi particolari) e 229 (combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – CDR e CDR-Q);
  • infine, si fa notare che tra gli allegati alla Parte IV del D.L.vo 152/06 ne viene inserito uno nuovo: l’allegato L, recante esempi di misure di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 199, c. 3, lett. r (programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti).