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Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione, garantendone salubrità e pulizia. Per acqua destinata al consumo umano si intende: - acque trattate e non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
- acque utilizzate da un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano.
Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri, pulite, non devono contenere microrganismi, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti chimici e microbiologici fissate dal decreto nei seguenti punti: - per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna;
- per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
- per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione;
- per le acque utilizzate da un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate dall’impresa. Il gestore del servizio idrico integrato, assicura che i valori dei parametri fissati dal decreto siano rispettati nel punto di consegna.
Nel caso di edifici e di strutture in cui l’acqua sia fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura, devono assicurare che i valori di parametro fissati nel decreto, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
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